Acquisto di casa di civile abitazione da impresa di Trading e Imposta di Registro 1%
In base a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, V periodo della Tariffa Parte I allegata al D.P.R. 181/86, l’acquisto di un fabbricato abitativo da parte di società di Trading immobiliare, che abbia cioè per oggetto esclusivo o principale l’acquisto e la vendita di immobili, è soggetto ad imposta di registro dell’1% (oltre alle imposte ipotecarie e catastali per un ulteriore complessivo 4%), a condizione che il venditore sia soggetto ad IVA, che venda però in esenzione IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 8-bis D.P.R. 673/72.
Deve quindi trattarsi di un fabbricato non strumentale venduto da chi non l’ha costruito (o dopo quattro anni dalla ultimazione della costruzione) o non vi abbia eseguito interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o ristrutturazione urbanistica.
L’acquirente deve essere “Impresa” e avere per oggetto esclusivo o principale quanto sopra detto, corrispondente codice di attività ai fini IVA e l’attività effettivamente svolta corrisponda.
L’acquirente dovrà rivendere l’immobile entro 3 (tre) anni pena il recupero, la sanzione del 30% e l’applicazione degli interessi di mora.