AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

La Legge 9 gennaio 2004, n.6 ha introdotto nel nostro ordinamento, ai nuovi articoli 404 e seguenti del Codice Civile, la figura dell’Amministratore di Sostegno per coloro che si trovino nell’impossibilità, anche parziale e temporanea, per infermità o menomazione fisica o psichica, di provvedere ai propri interessi, con la finalità di limitare il meno possibile la capacità di agire dei soggetti più deboli evitando il ricorso alla più grave misura dell’interdizione. Per ottenere la nomina dell’Amministratore di Sostegno è necessario presentare un’istanza al Giudice Tutelare del luogo in cui è residente o domiciliata la persona nel cui interesse si richiede la nomina stessa ed il Giudice Tutelare provvederà, entro 60 giorni, con Decreto motivato immediatamente esecutivo il cui contenuto è analiticamente indicato all’art. 405 del Codice Civile. Al Giudice Tutelare viene lasciata dalla Legge ampia discrezionalità per adeguare le modalità di protezione alla maggiore o minore menomazione del soggetto; il Decreto in particolare, che può essere modificato o integrato in ogni momento, deve precisare se l’incarico è a tempo determinato o indeterminato ed indica gli atti che il beneficiario potrà compiere con l’assistenza dell’Amministratore di Sostegno e quelli che quest’ultimo potrà compiere in nome e per conto del beneficiario. In base al grado di incapacità infatti della persona nel cui interesse si richiede la nomina, si può distinguere tra Amministratore di Sostegno assistente o Amministratore di Sostegno rappresentante o entrambe le cose. Il Giudice Tutelare preferisce, ove possibile, i soggetti indicati all’art. 408 e quindi il coniuge, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre il figlio, il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado od il soggetto scelto dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il Giudice Tutelare può inoltre nominare un Amministratore di Sostegno provvisorio, indicando gli atti che questi può compiere o può adottare i provvedimenti urgenti per la tutela della persona o per la conservazione del patrimonio della stessa. I nuovi artt. 404 e seguenti richiamano gli artt. 374, 375 e 376 del Codice Civile in materia di tutela: l’Amministratore di Sostegno è soggetto quindi allo stesso sistema di autorizzazioni che vanno richieste al Giudice Tutelare per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione (ad esempio la vendita di un immobile) e come deve inoltre risultare dal Decreto di nomina. La persona interessata può anche designare per sé un Amministratore di Sostegno per il caso di propria futura incapacità, senza facoltà tuttavia di delimitarne/indicarne i poteri, con atto pubblico o scrittura privata autenticata; la designazione non sarà però vincolante per il Giudice Tutelare il quale in presenza di gravi motivi può scegliere una persona diversa.

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