
Bonus Ristrutturazione anche al convivente
A differenza della disciplina riservata alle unioni civili la legge Cirinnà offre meno aperture alle convivenze. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate – con la risoluzione n. 64/E/2016 – considera espressamente le convivenze more uxorio, ma tiene in conto anche le “nuove” convivenze e, alle stesse, attribuisce una specifica rilevanza giuridica riconoscendo, ad esempio, al convivente non proprietario dell’immobile il diritto alla detrazione a fronte di spese dallo stesso sostenute per interventi di recupero edilizio. Uno spazio di discussione rimane per la decorrenza delle nuove disposizioni.
Capire se, agli effetti delle imposte, una determinata disciplina sia applicabile o meno alle unioni civili e/o alle convivenze, non è impresa facile.
Per le unioni civili il legislatore non è andato per il sottile. Ha scritto una disposizione di ampio respiro, laddove (all’art. 1, comma 20, della legge n. 76/2016) ha fatto sapere che, ad ogni buon conto, “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.
É sufficiente, quindi, cambiare l’etichetta e tutto si risolve.
Per le convivenze legittimamente costituite (art. 1, commi 36 e 37), le cose, invece, non sono andate così né poteva andare diversamente, posta la diversità del contenuto delle due discipline.
Le cose dette in relazione alle unioni civili non servono nel caso delle convivenze.
Occorre altro.
Coerentemente con questa conclusione, alcune regole (poche), esplicite o implicite che siano, fissano i paletti entro i quali ci si può muovere.
In questo contesto, l’Agenzia delle Entrate, con una risoluzione emanata in piena estate (la n. 64/E del 28 luglio scorso) ha avuto modo di tirare in ballo la nuova normativa riguardante le convivenze (che dire “di fatto” non appare corretto, posto che ora esiste una convivenza “legale” estranea al matrimonio). Dal contesto della risoluzione (riguardante le convivenze more uxorio) l’Agenzia delle Entrate ha parlato anche della nuova legge (che è al centro della nostra attenzione).
Alcuni passaggi meritano attenzione, anche perché prescindono dal caso espressamente considerato.
Si sottolinea, ad esempio, che per le convivenze considerate dalla legge n. 76 di quest’anno, il legislatore ha “in ogni caso attribuito una specifica rilevanza giuridica a tale (nuova) formazione sociale e, in questo contesto, ciò che vale è l’esistenza di un legame concreto” tra i conviventi. All’Agenzia delle Entrate è stato così agevole riconoscere che “il convivente non proprietario dell’immobile può fruire della detrazione anche per le spese sostenute per interventi di recupero edilizio effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza, anche se diversa dall’abitazione principale della coppia”.
E, perciò, anche al convivente considerato dalla nuova legge.
Bene così, anche se il peso di una semplice risoluzione (che vale per il caso considerato) è di molto inferiore a quello attribuibile ad una circolare (che vincola tutta l’Amministrazione finanziaria).
Uno spazio di attenzione, a questo punto, pare appropriato, se tiriamo in ballo la decorrenza della nuova disposizione.
La porzione della nuova disciplina che attiene alle convivenze è entrata in vigore il 5 giugno scorso (15 giorni dopo la pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 21 maggio). Dovremmo, al riguardo, convenire che la nuova disciplina si applica (anche) al “convivente non proprietario” relativamente alle spese (per il recupero del patrimonio edilizio) sostenute dopo tale data (cioè dal 5 giugno).
Ma qualche dubbio ha motivo di essere considerato, posto che la risoluzione riguarda(va), preliminarmente, le convivenze more uxorio e, perciò, l’esistenza di un pregresso legame. Quindi una situazione (eventualmente) già esistente. Una situazione, perciò, che legittima la detrazione per le spese sostenute anche anteriormente al 5 giugno.
Appare, allora, ragionevole mettere sullo stesso piano le convivenze di fatto con quelle more uxorio e ritenere sensata l’irrilevanza della data in cui il convivente (non proprietario dell’immobile) sostiene le spese che danno diritto alla detrazione. É una ipotesi di soluzione e, in quanto tale, con una risposta subordinata alla sua “maturazione”.
In ogni modo va detto che, in tempi meno recenti, l’Agenzia delle Entrate ha preteso che il titolo per fruire della detrazione appena considerata è costituito dalla condizione di familiare convivente e che tale convivenza “deve sussistere fin dal momento in cui iniziano i lavori” (risoluzione n. 184 del 2002, confermata, poi, nella circolare n. 15/E del 2005).
Nella normativa di riferimento, però, di questa condizione non c’è traccia alcuna (il riferimento può essere fatto, attualmente, all’art. 16-bis TUIR, nella versione aggiornata dopo le modifiche che hanno “potenziato” il tetto della spesa agevolabile).
Ma uno spazio di discussione riguarda anche la quantità di tempo in cui la convivenza (nell’immobile oggetto del recupero edilizio) deve verificarsi.
La risposta a questo interrogativo, in un modo o nell’altro, interessa anche la disciplina applicabile ai coniugi (cioè, ai soggetti legati in un matrimonio) ovvero ai soggetti uniti in una unione civile.
Fonte: ipsoa
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