Il D. Lgs 28/2010 ha introdotto, allo scopo dichiarato di ridurre la mole di procedimenti a carico dei Tribunali, un obbligatorio tentativo di mediazione, da esperirsi nelle ipotesi individuate all’art. 5 e finalizzato alla risoluzione delle controversie in una fase prodromica a quella giurisdizionale.
Le parti pertanto, prima di comparire avanti al Giudice, sono tenute ad effettuare un tentativo di conciliazione, supportate dall’intervento di un mediatore.
Quest’ultimo ben può essere un notaio.
Nell’ipotesi in cui il Notaio sia chiamato a ricoprire il ruolo di mediatore, non dispone degli ordinari poteri che gli competono quale pubblico ufficiale, ma deve limitarsi a svolgere la funzione di mediatore. Ciò significa che dovrà aiutare le parti a raggiungere un accordo e dovrà redigere il verbale del procedimento sia in caso di esito positivo, sia in caso di esito negativo.