
DONAZIONI E SUCCESSIONI UN PROBLEMA QUOTIDIANO
Nonostante le modifiche introdotte dalla Legge n. 80/2015, la disciplina sulla tutela dei legittimari in ambito successorio continua a presentare problematiche quotidiane che costringono, sia il Notaio sia chi deve assumere le decisioni, nella necessità di confrontare l’obiettivo che l’interessato vuole raggiungere, di ottenere un determinato assetto patrimoniale, con la concreta difficoltà di far sì che tale assetto possa essere considerato stabile.
Il trattamento fiscale particolarmente favorevole in materia di donazioni, e allo stesso tempo il carico fiscale gravante sugli immobili, inducono a ricercare di sistemare gli assetti patrimoniali della famiglia in via anticipata rispetto all’evento successorio.
E’ bene precisare fin da ora, che rimedi, giuridicamente convincenti ed assolutamente sicuri, per superare alcuni degli ostacoli creati dalla disciplina codicistica, non ce ne sono; varie sono le soluzioni proposte, ciascuna con aspetti positivi e negativi, ma nessuno puo’ dare le certezze che invece si vorrebbero quando si curano le composizioni patrimoniali della famiglia.
La tutela della categoria dei legittimari, ai quali e’ riservata una quota di eredita’ stabilita dalla legge ed intangibile, parte dall’art. 556 c.c..
Tale articolo fissa il principio per il quale quella quota intangibile di cui parliamo non va calcolata su cio’ che si lascia alla propria morte (c.d. “Relictum”) ma ad esso va aggiunto anche cio’ che e’ stato donato in vita (c.d. “Donatum”) e tutto cio’ che e’ stato donato.
Dice infatti la Suprema Corte, anche in una Sentenza recente n. 44445 del 7 marzo 2016, che nel “Donatum” si devono ricomprendere le donazioni ricevute dai legittimari, anche in data anteriore al momento in cui e’ sorto il rapporto dal quale origina la qualita’ di legittimario (ad esempio prima del matrimonio).
Occorre quindi fare quella che viene definita “riunione fittizia” dei beni, dei quali sia stato disposto a titolo di donazione, con quelli lasciati al momento della morte, cosi’ determinando l’asse ereditario, sul quale si calcola la quota di legittima.
Le azioni a difesa dei diritti dei legittimari sono molto incisive; essere sono l’azione di riduzione e l’azione di restituzione.
La prima e’ una azione personale per rendere inefficaci, nei confronti di un legittimario, le donazioni o le disposizioni testamentarie del de cuius in pregiudizio delle ragioni del legittimario predetto.
Tale azione puo’ essere esercitata solo se il legittimario, escluso o leso, non trovi di che soddisfare il proprio diritto nel “Relictum”.
Quindi si procede riducendo le disposizioni testamentarie che eccedono la quota disponibile, poi le donazioni partendo dall’ultima che ha provocato la lesione e via risalendo.
In caso di donazioni, l’azione di riduzione puo’ essere esercitata solo dopo la morte del de cuius ed il futuro legittimario non puo’ rinunciare a tale diritto finche’ vive il donante, ne’ prestare il consenso alla donazione stessa (art. 557 c.c.).
L’azione di restituzione e’ quella che influisce sulla commerciabilità del bene, in quanto se il legittimario, vittorioso nell’azione di riduzione, non trova di che soddisfarsi, come sopra detto, sul “Relictum” puo’ rivolgersi all’attuale proprietario, che eventualmente abbia acquistato dal donatario, e pretendere la restituzione del bene.
L’effetto e’ quindi destabilizzante degli assetti realizzati ed e’ il rischio di tale azione che induce il terzo potenzialmente acquirente a non acquistare in presenza di una provenienza donativa.
Con le modifiche introdotte della legge 80/2005, secondo il testo dell’art. 563 c.c.:
* l’azione di restituzione puo’ essere esperita dal legittimario, leso o escluso, solo se non sono decorsi 20 anni dalla donazione.
Trascorsi i 20 anni il legittimario, non potra’ rivolgersi al terzo acquirente e dovra’ rivalersi sul patrimonio del donatario iniziale, confidando che sia capiente.
Il decorrere di tale termine ventennale viene sospeso nei confronti del legittimario che abbia notificato e trascritto atto di opposizione; il diritto di opposizione e’ personale e rinunziabile, per cui se il legittimario rinunzi ad esso il termine ventennale decorre utilmente e l’azione di restituzione non potra’ essere proposta.
* Come detto e’ consentita al coniuge ed ai parenti in linea retta l’opposizione stragiudiziale alla donazione (art. 563 c.c.); tale opposizione perde di efficacia se non viene rinnovata prima che siano trascorsi 20 anni.
* Il coniuge ed i parenti in linea retta possono rinunciare al diritto di opposizione, il che non comporta la rinuncia all’azione di riduzione, perche’ i legittimari non possono rinunciare finche’ vive il donante.
Occorrerà in occasione dell’acquisto di un immobile verificare se il venditore abbia acquisito il bene mediante donazione o se comunque, nella “serie” dei trasferimenti che costituiscono la provenienza, ci sia una donazione.
In caso affermativo bisogna distinguere se:
a) il donante sia ancora vivente; in questo caso l’azione di restituzione potra’ essere esercitata solo dopo la morte del donante ed entro i successivi 10 anni, al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
* che il donante alla sua morte non abbia lasciato beni sufficienti a coprire la quota di legittima spettante a tutti i legittimari;
* che il venditore (che aveva ricevuto il bene trasferito mediante donazione) non abbia nel proprio patrimonio beni sufficienti a soddisfare le ragioni dei legittimari lesi;
* che non siano gia’ decorsi 20 anni dalla data della trascrizione della donazione, salvo che sia intervenuta opposizione al decorso dei 20 anni da parte del coniuge o di parenti in linea retta (legge 80/2005).
Sara’ difficile prendere decisioni in tale contesto in quanto in quel momento non e’ possibile valutare e verificare circostanze ed eventi futuri ed incerti;
b) il donante sia deceduto da meno di 10 anni: in questo caso l’azione di restituzione potra’ essere esercitata entro i 10 anni dalla morte del donante al verificarsi di tutte le condizioni sopra riportate.
Ovviamente in tal caso dovrebbe risultare piu’ facile verificare la ricorrenza o meno delle circostanze cui e’ subordinata l’azione di restituzione che vanno riferite non piu’ a un evento futuro bensi’ a una data certa, ovvero la morte del donante;
c) il donante sia deceduto da piu’ di 10 anni.
In questo caso, secondo l’orientamento prevalente in tema di prescrizione, confermato anche dalle Sezioni Unite della Cassazione, il diritto ad agire in riduzione deve ritenersi prescritto per cui non vi e’ piu’ alcun rischio per l’acquirente.
Pertanto se entro 10 anni dalla morte del donante non e’ stata trascritta la domanda di riduzione l’acquirente potra’ acquistare l’immobile senza alcun timore;
d) siano decorsi piu’ di 20 anni dalla data della donazione: sia che il donante sia ancora vivente o sia gia’ deceduto, se entro 20 anni non c’e’ stata opposizione da parte dei legittimari, l’azione di restituzione non potra’ piu’ essere esercitata e pertanto non c’e’ piu’ alcun rischio per l’acquirente.
Tutto cio’ vale per le donazioni poste in essere dopo il 15 maggio 2005, data in cui e’ entrata in vigore la Legge 80/2005.
Per le donazioni realizzate prima di tale data, invece, non e’ scontato che valgano le stesse conclusioni e non ci sono certezze a causa della mancanza di una disciplina transitoria.
Eraldo Scarano