
Il Contratto di Convivenza
Con la legge Cirinnà 76/2016, è stata introdotta nel sistema giuridico italiano una disciplina per regolamentare il legame tra conviventi. Le coppie che convivono hanno ottenuto un formale riconoscimento, l’assenza di una legge dedicata alle coppie di conviventi faceva sì che queste dovessero puntualmente andare dal giudice per ottenere gli stessi diritti conferiti alle coppie sposate.
I Contratti di Convivenza rientrano tra gli “strumenti” per garantire maggiori tutele alle coppie di conviventi.
Nei contratti di convivenza è indifferente, che i conviventi siano coppie omosessuali o eterosessuali.
Il “contratto” autenticato dal notaio
Con il CONTRATTO DI CONVIVENZA, che rappresenta la forma di tutela massima dei conviventi, le coppie che convivono possono regolare gli aspetti patrimoniali del loro rapporto. Esso rappresenta un contratto redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato.
La legge fà una precisa elencazione delle materie che possono essere disciplinate nell’eventuale contratto:
– luogo in cui la coppia decide di convivere, e quindi porre la propria residenza;
– modalità con le quali la coppia vogliacontribuire al menage economico familiare in ragione del patrimonio, del reddito e della capacità di lavoro professionale e casalingo di ciascun convivente;
– regime patrimoniale della comunione dei beni.
Si può inoltre decidere che il proprio partner diventi comproprietario di un’immobile, trasferendogli metà della proprietà; si può stabilire un diritto di abitazione senza sottostare ai limiti previsti di base per i conviventi; o, ancora, fissare un più “alto” diritto di usufrutto, che consentirebbe di dare in locazione la stessa casa durante il periodo di godimento.
E’ necessario sottolineare che tra i componenti di una convivenza di fatto, registrata o meno o disciplinata con contratto di convivenza, non nasce alcun diritto successorio.
A seguito della stipula, il professionista individuato dai conviventi deve provvedere a trasmetterne copia al Comune di residenza dei conviventi nei 10 giorni successivi; ciò al fine di consentire l’iscrizione del contratto nei registri anagrafici in cui è avvenuta la registrazione della convivenza.
E’ possibile la modifica o la risoluzione del contratto?
La modifica o la risoluzione del contratto, può intervenire in qualsiasi momento.
In questi casi il professionista (notaio o avvocato), dovrà trasmettere l’atto nei successivi dieci giorni al Comune di residenza dei conviventi per l’annotazione all’anagrafe.
Nel caso in cui, poi, uno solo dei conviventi decida di recedere dal contratto, la legge prevede un obbligo a suo carico di notificare una dichiarazione di recesso all’altro contraente, per metterlo a conoscenza della volontà di recesso unilaterale.
Un contratto di convivenza può cessare anche in caso di matrimonio, unione civile o altra stabile convivenza con un’altra persona da parte di uno dei due contraenti, morte.
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