
IL NUOVO ARTICOLO 2929 BIS DEL CODICE CIVILE
L’art. 12 del D.L. 83/2015, convertito con Legge 132/2015, ha introdotto l’art. 2929 bis del Codice Civile del seguente tenore letterale:
«Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, ad esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza di vittorioso esperimento dell’azione revocatoria, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto.
La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa.
Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario.
Il debitore, il terzo assoggettato ad espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all’esecuzione di cui al Titolo V del Libro III del Codice di procedura Civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonché la conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore».
In sostanza quindi, sinteticamente, il bene che sia stato, successivamente al sorgere del debito, donato o vincolato in fondo patrimoniale o in trust, può essere pignorato, da parte del creditore del disponente o del donante che abbia subito un danno dall’atto dispositivo posto in essere dal proprio debitore, a prescindere dal preventivo esperimento dell’azione revocatoria che quindi, con l’introduzione della norma in oggetto, non costituisce più presupposto indispensabile alla reazione del creditore.
Ai sensi della norma stessa tuttavia il pignoramento deve essere trascritto nel termine di un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole a titolo gratuito o di vincolo di indisponibilità, posto in essere dal debitore; trascorso l’anno il creditore potrà comunque agire con l’azione revocatoria ex art. 2901 C.C. e solo dopo avere ottenuto sentenza che dichiari l’inefficacia dell’atto posto in essere dal debitore potrà procedere all’azione esecutiva.
Vi è inoltre inversione dell’onere della prova: ai sensi del nuovo art. 2929 bis il creditore in possesso di titolo esecutivo può procedere direttamente, nei termini suddetti, al pignoramento del bene senza provare di aver subìto alcun danno, prova che incomberebbe su di lui invece con l’azione revocatoria per ottenere la declaratoria di inefficacia dell’atto stesso.
Da sottolineare che il secondo comma del nuovo art. 2929 bis consente anche al creditore anteriore all’atto a titolo gratuito o di costituzione di vincolo di insinuarsi, sempre entro l’anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, nella procedura esecutiva avviata da altri; diventa pertanto non incisivo il controllo effettuato dal Notaio prima della stipulazione dell’atto di destinazione o a titolo gratuito del debitore in merito alla libertà del bene da qualsiasi pignoramento.
La norma in oggetto, recentemente introdotta, costituisce quindi un evidente rafforzamento della tutela offerta ai creditori dall’art. 2740 C.C. (“il debitore risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”) ma dal punto di vista della circolazione degli immobili pone alcuni dubbi interpretativi stante il silenzio della stessa sulla sorte dei terzi sub acquirenti: pare comunque riguardare unicamente il bene, oggetto dell’atto a titolo gratuito, che si trovi però ancora nella disponibilità del donatario che non abbia ancora trasferito il bene ad altri.