Il Prezzo Valore
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 176/e del 9 luglio 2009
Con riferimento all’art. 1, comma 497, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, la Base Imponibile nei trasferimenti immobiliari è data dal valore ottenuto moltiplicando le rendite catastali per determinati coefficienti.
A condizione che:
- l’acquirente sia una persona fisica;
- l’acquirente non agisca nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali;
- il contratto consista in un trasferimento a titolo oneroso;
- il contratto sia stipulato nella forma dell’atto notarile;
- il contratto abbia ad oggetto un qualsiasi diritto reale sugli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze;
- il contratto sia soggetto all’applicazione dell’imposta proporzionale di registro;
- nell’atto sia dichiarato l’intero corrispettivo pattuito;
- la “parte acquirente” formuli una specifica richiesta al Notaio di applicare la disciplina in parola.
La richiesta da fare al Notaio è quindi unicamente quella di applicare la suddetta disciplina e non è necessario riportare nell’atto il relativo valore catastale, dato che il trattamento fiscale spetta per legge.
Qualora nell’atto si riporti comunque il valore “catastale”, un eventuale errore nel calcolo non pregiudicherà l’applicazione del meccanismo “prezzo-valore”.
Occorre sottolineare che l’occultamento del corrispettivo comporterà la disapplicazione del meccanismo prezzo-valore, per cui la tassazione verrà effettuate sul valore venale del bene con l’applicazione di sanzioni.
Occorre anche ricordare le conseguenze collegate alle dichiarazioni relative ai mezzi di pagamento rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 con conseguenti sanzioni penali e amministrative.
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