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IL REGIME CIRCOLATORIO DEI PARCHEGGI

Come ben noto il regime circolatorio dei parcheggi risulta essere piuttosto complesso. Le problematiche derivano dalle molteplici categorie che contraddistingono i posti auto e la varietà dei rispettivi regimi circolatori. E’ opportuno in primo luogo differenziare i parcheggi in tre principali categorie: – i “parcheggi obbligatori”, disciplinati dalla legge – ponte (legge 6 agosto 1967 n. 765, art. 18); – i parcheggi facoltativi disciplinati dalla legge Tognoli (legge 24 marzo 1989 n. 122); – i parcheggi “liberi”, così definiti perchè non disciplinati nè dalle suddette leggi nè da limitazioni particolari, in quanto trattati come tutti gli altri beni. La nostra attenzione è per le prime due categorie. Nell’ultima rientrano i parcheggi di recente costruzione, come in seguito precisato, o quelli eccedenti lo standard della legge – ponte. Quanto ai primi è stato inserito l’art. 41 – sexies nella legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, successivamente sostituito dall’art. 2 della legge 24 marzo 1989 n. 122, così formulato “Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione”. L’entrata in vigore della  Legge 28 novembre 2005 n. 246, ha introdotto un secondo comma che dispone: “Gli spazi per parcheggi realizzati in forma del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta nè da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse.” Alla norma non è stata attribuita una portata interpretativa, bensì novativa rispetto alla precedente. La Giurisprudenza ha infatti escluso ogni efficacia retroattiva della novella, affermando che i nuovi criteri trovano applicabilità soltanto per l’avvenire, vale a dire per le nuove costruzioni che si realizzeranno ovvero per quelle costruzioni per le quali non siano state ancora iniziate le vendite delle singole unità che le compongono. Attualmente si può dunque concludere nel senso del permanere dei vincoli in questione per quanto attiene alle edificazioni realizzate o comunque cedute dal costruttore prima dell’entrata in vigore della L. 28 novembre 2005 (16 dicembre 2005). Per quanto invece attiene alle costruzioni realizzate successivamente a tale data vale la regola della libera cedibilità, anche separatamente rispetto ad unità immobiliare abitativa o commerciale, di box e/o posti auto. I parcheggi alienati separatamente non saranno inoltre gravati da alcun diritto in favore dei titolari delle altre unità immobiliari di cui si compone l’edificio.

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