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IL RUOLO DEL NOTAIO NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N. 28 DEL 4 MARZO 2010

Il D. Lgs 28/2010 ha introdotto, allo scopo dichiarato di ridurre la mole di procedimenti a carico dei Tribunali, un obbligatorio tentativo di mediazione, da esperirsi nelle ipotesi individuate all’art. 5 e finalizzato alla risoluzione delle controversie in una fase prodromica a quella giurisdizionale.

Le parti pertanto, prima di comparire avanti al Giudice, sono tenute ad effettuare un tentativo di conciliazione, supportate dall’intervento di un mediatore.

Quest’ultimo ben può essere un notaio.

Nell’ipotesi in cui il Notaio sia chiamato a ricoprire il ruolo di mediatore, non dispone degli ordinari poteri che gli competono quale pubblico ufficiale, ma deve limitarsi a svolgere la funzione di mediatore. Ciò significa che dovrà aiutare le parti a raggiungere un accordo e dovrà redigere il verbale del procedimento sia in caso di esito positivo, sia in caso di esito negativo.

Il verbale è atto del mediatore in cui documenta i fatti o gli atti che si sono svolti. Deve poi essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore il quale deve anche certificare l’autografia delle sottoscrizioni ex art. 11 D.Lgs. 28/2010. Tale certificazione ha valore di c.d “autentica minore”, precludendo alle parti di contestarne l’autenticità. Non può invece autenticare le firme nell’accordo di conciliazione eventualmente allegato al verbale stesso. In caso contrario autenticherebbe delle sottoscrizioni in calce ad un accordo negoziale, travalicando così le sue competenze.

In questa sede pare opportuno evidenziare che esistono due documenti distinti: A) il verbale di mediazione e B) l’accordo di conciliazione, per il caso di esito positivo della mediazione. Quest’ultimo normalmente viene allegato al verbale, ma può essere anche contenuto nel corpo del verbale stesso.

Conclusosi il procedimento di mediazione, il Notaio può essere chiamato a svolgere il ruolo di pubblico ufficiale che gli è proprio. In tale sede quindi potrà autenticare o ricevere in forma pubblica l’accordo di conciliazione.

In entrambi i casi è tenuto applicare tutte le regole formali e sostanziali che regolano il compimento della sua attività e quindi, in via esemplificativa: effettuare il controllo di legalità, svolgere la funzione di adeguamento, adempiere alle consuete attività istruttorie, applicare la legge notarile, compiere accertamenti sul regime patrimoniale e così via.

Può accadere che le parti del procedimento di mediazione diano vita ad accordi con mera efficacia obbligatoria oppure con effetti immediatamente traslativi.

Nella prima ipotesi l’atto notarile si pone come mezzo di attuazione della volontà delle parti, seguendo uno schema negoziale assimilabile a quello che si ha quando si stipula un contratto preliminare, seguito da uno definitivo.

Qualora invece l’accordo sia dotato di efficacia reale, il Notaio in primo luogo deve effettuare controlli e verifiche su contenuto e forma dell’accordo medesimo e se risulti privo dei requisiti fondamentali e quindi affetto da nullità insanabile, questi deve rifiutare il suo ministero poichè si considera venuto meno l’accordo stesso. Se invece l’accordo risulti esente da vizi o in caso di mera annullabilità o nullità formale sanabile, il Notaio potrà ricevere un atto ripetitivo dell’accordo, correggendo gli eventuali vizi.

In sostanza il Notaio in presenza di un valido accordo, potrà:

– procedere alla semplice autentica delle sottoscrizioni;

– predisporre un negozio ripetitivo, con espressa menzione del procedimento di mediazione di cui l’accordo costituisce esito favorevole (expressio causae).

L’efficacia dell’accordo di conciliazione è regolata dall’art. 11, comma 8 d. lgs 28/2010.

Il verbale dell’accordo di conciliazione omologato dal Tribunale costituisce:

titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c. per la consegna di beni mobili e per il rilascio di beni immobili ed ai sensi degli artt. 612/614 c.p.c. per l’esecuzione degli obblighi di fare e di non fare fungibili;
titolo idoneo per ottenere iscrizione dell’ipoteca giudiziale.
Non è invece idoneo ai fini della trascrizione nei registri immobiliari.

L’accordo di conciliazione autenticato da notaio o ricevuto in forma pubblica:

è idoneo alla trascrizione nei registri immobiliari quando abbia ad oggetto uno degli atti indicati agli artt. 2643 e 2645 c.c.;
non ha efficacia di titolo esecutivo, se non secondo le regole generali nei limiti che derivano dalla forma utilizzata e quindi, se atto autenticato, è idoneo all’esecuzione forzata; se atto pubblico, alla consegna di beni mobili e al rilascio di immobili.
Si sottolinea infine che, ai fini della trascrizione, occorre che sia le sottoscrizioni contenute nel verbale di mediazione siano autenticate dal Notaio (non essendo sufficiente a tal fine la c.d. “autentica minore” effettuata dal mediatore), sia l’accordo che trovasi allegato al verbale stesso sia autenticato dal Notaio o da quest’ultimo ricevuto in forma pubblica.

dott.ssa Beatrice Scarano

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