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IMPOSTA ORDINARIA PER IL TRASFERIMENTO DI TERRENI AGRICOLI

Art. 1, c. 905, legge 28 dicembre 2015 n. 208

La registrazione degli atti di trasferimento di terreni agricoli (a favore di soggetti che non rivestono la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale) comporta l’applicazione della disciplina dettata dall’art. 1, tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) nel testo modificato, a decorrere dal 1^ gennaio 2014, dall’art. 10 D.Lgs. 23/2011, successivamente ulteriormente modificato, con decorrenza dal 1^ gennaio 2016, dall’art. 1, comma 905, legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge Stabilità per il 2016).

Pertanto:

– Imposta Registro                      15% (già 12%)

– Imposta di trascrizione              € 50,00

– Imposta catastale                      € 50,00

– Imposta di bollo                        esente

Il regime fiscale illustrato nella tabella che precede si applica ai soli terreni agricoli ossia ai terreni che siano classificati come tali dai vigenti strumenti urbanistici o dal certificato di destinazione urbanistica allegato ad ogni atto traslativo a titolo oneroso.

Non si applica pertanto ai terreni che benchè non suscettibili di utilizzazione edificatoria non ricadono in zona espressamente classificata come “agricola”.

Il detto regime si applica anche ai “fabbricati rurali”, trasferiti unitamente ai terreni agricoli e funzionalmente posti al servizio della coltivazione dei terreni, come dispone l’art. 23 del DPR 131/1986 (T.U. imposta di registro) (“le pertinenze sono in ogni caso soggette alla disciplina prevista per il bene al cui servizio ed ornamento sono destinate”) anche se tali fabbricati devono necessariamente essere censiti al Catasto dei Fabbricati.

Per tutti i terreni, aventi destinazioni urbanistiche diverse da quella agricola (terreni edificabili, terreni a verde privato, terreni ricadenti in zona A, ecc.) l’aliquota applicabile rimane fissata al 9%.

Occorre sottolineare che ai fini:

– dell’I.V.A. (solo i terreni edificabili, se ceduti da imprese, sono soggetti ad I.V.A.; i terreni non suscettibili di destinazione edificatoria sono invece esclusi dall’ambito di applicazione dell’I.V.A.); 

– delle imposte sui redditi (in relazione alla tassazione delle plusvalenze di cui all’art. 67 T.U.I.R. tenuto conto della diversa disciplina a tal fine dettata per i terreni edificabili, sempre generatori di plusvalenza, ed i terreni non edificabili, generatori di plusvalenza solo se ceduti entro i 5 anni dall’acquisto da parte del venditore, o del donante se acquisiti dal venditore mediante donazione; inoltre solo per questi ultimi terreni ci si può avvalere dell’imposta sostitutiva del 20% mentre tale possibilità è esclusa, a decorrere dal 1^ gennaio 2007, per i terreni edificabili);
– dell’I.M.U.;
– delle imposte di registro/ipotecaria/catastale ( la precisazione che segue è rilevante ai fini dell’individuazione dell’aliquota dell’imposta di registro applicabile – 9% o 15%) 

    si considera edificabile il terreno utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo (è sufficiente pertanto la sola delibera del Consiglio Comunale che approva la variante al PRG o diverso strumento generale perchè il terreno possa considerarsi edificabile ai fini fiscali): così dispone l’art. 36, secondo comma, legge 4 agosto 2006 n. 248 di conversione del D.L. 4 luglio 2006 n. 223.