
LA RECENTE RIFORMA DELLA FILIAZIONE NATURALE
A seguito della rapida evoluzione dei rapporti sociali e della conseguente diffusione di modelli familiari paralleli (c.d. famiglie di fatto e famiglie allargate), il Legislatore ha sentito l’esigenza di predisporre una normativa che riconoscesse e tutelasse tali modelli alternativi, modificando gradualmente la previgente normativa orientata a tutelare unicamente i membri delle famiglie fondate sul matrimonio. LA RECENTE RIFORMA DELLA FILIAZIONE NATURALE Infatti, il Codice Civile del 1942, in considerazione anche del contesto sociale in cui fu approvato, prevedeva, quale unica realtà meritevole di tutela, quella della famiglia legittima, costituita a seguito del matrimonio. In una simile realtà lo stesso status di figlio risultava sdoppiato e ai figli legittimi venivano affiancati i figli naturali e quelli illegittimi, dicotomia che si rifletteva, naturalmente, sul piano dei diritti e delle tutele. La prima grande riforma arrivò sotto la spinta di mutamenti sociali e nel 1975 il Legislatore ha emesso la legge n. 151, con cui abolì il concetto di figlio illegittimo e diede maggior risalto alla figura del coniuge nel sistema successorio. Nonostante ciò, la tutela successoria del figlio naturale restava, ancora, limitata ai soli rapporti con il genitore, la cui filiazione fosse però riconosciuta o accertata giudizialmente. Sono necessari ancora quattro decenni per avere un’innovazione più radicale del sistema familiare e successorio, con cui il figlio viene posto al centro dell’attenzione e tutelato tout court, senza più diversità e gradi tra i figli. Con la legge 10 dicembre 2012 n. 219, infatti, vengono introdotte alcune novità, che possono essere così schematizzate:
- Abolizione dei riferimenti a figli legittimi e naturali: d’ora innanzi si parlerà di “figlio in generale”, avente unicità di stato.
- Con l’art. 315-bis c.c. vengono enunciati, per la prima volta, il diritto ad essere assistito moralmente ed il diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
- Risultano parificate le posizioni dei figli in ambito di “parentela”. Quindi il figlio naturale, a differenza della normativa del 1975 che prevedeva che questi fosse titolare dei diritti successori limitatamente al genitore, risulta titolare degli stessi non solo rispetto al genitore, ma anche rispetto a tutta la famiglia del genitore e, specularmente, la stessa famiglia nei suoi confronti in caso di premorienza dello stesso.
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