
LEGGE DI STABILITA’ 2016 – DETRAZIONE DEL 50% DELL’IVA DALL’IRPEF
Continuano le analisi delle norme, specie di carattere fiscale, contenune nella Legge di Stabilità. Il Consiglio Nazionale del Notariato, nello studio tributario n. 7-2016/T , ha affrontato l’art. 1, comma 56 della Legge di stabilità che prevede la possibilita’ di ridurre il maggior onere fiscale a carico di chi acquisti una abitazione da una impresa costruttrice piuttosto che da un privato rappresentato dall’IVA pagata, di maggior peso rispetto all’imposta di registro dovuta con applicazione del prezzo-valore.
Il risultato verrebbe raggiunto attraverso una nuova detrazione dall’IRPEF- ci riferiamo quindi alle persone fisiche- ,costituita dal 50% dell’IVA corrisposta in sede di acquisto, da rateizzare in dieci anni.
Unica condizione oggettiva :deve trattarsi di immobile residenziale ” di classe energetica A o B” e relative pertinenze , anche seconda casa ed anche avente caratteristiche di lusso.
La cessione deve essere effettuata da imprese costruttrici che applichino l’IVA all’atto di trasferimento.
L’A.F. sostiene la tesi, discutibile, che la norma si applichi alle sole cessioni effettuate da imprese costruttrici,intendendosi escluse quindi quelle effettuate da imprese “ristrutturatrici”, ma tale lettura, come detto, appare opinabile.
E’ da ritenersi rrilevante l’effettivo utilizzo dell’immobile da parte dell’acquirente e l’unico vincolo risulterebbe essere quello dell’appartenenza alle predette classi energetiche ed all’appartenenza alla categoria catastale “A”, con esclusione della categoria A/10.
Ambito temporale di applicazione è che l’acquisto avvenga entro il 31 dicembre 2016 e cioè che il trasferimento di proprietà – atto notarile-avvenga entro tale data.
Non è richiesto che nell’atto notarile l’acquirente renda particolari dichiarazioni, essendo sufficiente la ricorrenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi; naturalmente il Notaio farà bene a dare atto di aver edotto la parte acquirente della previsione normativa.
L’acquirente porterà in detrazione dalla propria IRPEF il 50% dell’importo “corrisposto” ; il che fa presumere che la detrazione possa avvenire solo se l’IVA sia effettivamente pagata all’impresa costruttrice e non sembrerebbe , ad esempio, possibile detrarre l’IVA pagata nell’anno 2015 per acconti prezzo, anche se il trasferimento della proprietà avviene nel 2016.
Se l’acconto prezzo viene pagato nel 2016, con stipula entro il medesimo anno ma senza saldo dell’IVA nell’anno stesso, non sarà possibile imputare l’intera IVA dovuta.
La detrazione verrà scomputata dall’IRPEF in dieci quote costanti nell’anno in cui e’ stata corrisposta l’IVA e nei nove periodi di imposta successivi; spetta fino a concorrenza dell’imposta IRPEF lorda dovuta e pertanto l’eccedenza risulterebbe definitivamente perduta.
Da valutare attentamente il fatto, che sara’ sicuramente oggetto di chiarimenti ed approfondimenti, perche’ particolarmente importante nella casistica contrattuale del momento,che parrebbe che possa usufruire della detrazione solamente colui che ha effettuato il pagamento dell’IVA e che il beneficio sia strettamente connesso all’acquisto ; non sembra quindi che la detrazione possa essere fatta valere ad esempio dal genitore non acquirente che abbia proceduto al pagamento e neppure che il beneficio possa essere trasferibile in occasione di successive rivendite.
Eraldo Scarano