Manovra d’Estate
Il comma 3-ter dell’articolo 5 del decreto legge 78/2009 così testualmente recita: <<Per aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del Codice Civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si presume un rendimento del 3% annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell’aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi.
Agevolazione Fiscale: detassazione di una parte di reddito:
esclusione da imposizione di una quota di reddito è quantificata nel 3% annuo dell’aumento di capitale ed ha valenza per periodi di imposta in corso dalla data di aumento e per i 4 successivi.
Elementi essenziali:
- sono interessate solo le società di persone e di capitale;
- l’aumento di capitale deve essere obbligatoriamente perfezionato da persone fisiche, effettuato mediante conferimenti ex articoli 2342 e 2464 del Codice Civile e deve perfezionarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Pertanto entro il 5 febbraio 2010 si dovrà perfezionare l’aumento con relativa iscrizione al Registro Imprese.
Il bonus fiscale si riferisce al quinquennio 2009-2013, per gli aumenti perfezionati entro il 31 dicembre 2009, ed al quinquennio 2010-2014, per gli aumenti perfezionati dal I° gennaio al 5 febbraio 2010.