
Esenzione da bollo e registri per i mutui acquisto casa principale
Niente imposta di registro, di bollo e ogni altra imposta indiretta per i mutui ipotecari concessi dalle banche, per l’acquisto dell’abitazione principale e per i lavori di ristrutturazione, alle giovani coppie e alle famiglie numerose o con disabili. Con la risoluzione n. 61/E/2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti sul regime fiscale di favore previsto dal D.L. n. 269/2003, relativo ai contratti di finanziamento stipulati tra la Cassa depositi e prestiti e le banche intermediarie, ritenendolo applicabile anche agli utenti finali.
Ciò perché la banca svolge, in realtà, una funzione strumentale volta a consentire che la provvista messa a disposizione da CDP per agevolare l’accesso al credito da parte dei soggetti beneficiari venga effettivamente destinata a tale finalità.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 61/E del 2016, ha fornito la giusta interpretazione sul regime fiscale applicabile ai finanziamenti concessi dalle banche, sulla base della Convenzione stipulata nel 2013 tra l’Associazione Bancaria Italiana e la Cassa depositi e prestiti.
Il quesito della D. R. della Toscana
In particolare, il D.L. n. 269/2003 stabilisce che ai finanziamenti per l’erogazione di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali, da destinare prioritariamente all’acquisto dell’abitazione principale e ad interventi di ristrutturazione, con priorità per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e per le famiglie numerose, si applica il regime fiscale favorevole dell’esenzione dall’imposta di registro, bollo e da ogni altra imposta indiretta.
In ragione di questa normativa la Direzione Regionale della Toscana ha richiesto un’interpretazione del regime fiscale nel senso di esplicitare se sia solo riferibile al rapporto tra CDP e Banca, ma altresì a quello tra banca e beneficiario.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, mediante una puntuale analisi della normativa ha evidenziato come il contratto di mutuo stipulato dalla banca con il beneficiario, a seguito della messa a disposizione della provvista da parte di CDP, si pone quale atto esecutivo rispetto al contratto di finanziamento stipulato tra CDP e la banca.
Infatti, l’erogazione della provvista da parte di CDP costituisce presupposto necessario ed indispensabile per la successiva erogazione delle somme al beneficiario. Nelle operazioni di finanziamento in argomento la banca svolge, quindi, una funzione strumentale volta a consentire che la provvista messa a disposizione da CDP per agevolare l’accesso al credito da parte dei soggetti individuati dalla norma venga effettivamente destinata a tale finalità.
In ragione di questa correlazione tra il contratto di finanziamento stipulato tra CDP e la banca ed il contratto di mutuo stipulato tra la banca ed il beneficiario finale, deve ritenersi che la previsione di esenzione contenuta nel D.L. n. 269/2003 debba trovare applicazione in relazione al complessivo rapporto di finanziamento e, dunque, sia con riferimento al finanziamento intercorrente tra CDP e banche, che con riferimento al contratto stipulato tra la banca ed il beneficiario finale, sulla base della stessa Convenzione.
L’interpretazione fornita è coerente tra l’altro con i principi già affermati con precedenti risoluzioni. In particolare, con la risoluzione n. 240621 del 1983, è stato chiarito, con riferimento alle agevolazioni spettanti per i contratti di finanziamento stipulati con fondi della Banca Europea per gli investimenti, che il regime di esenzione previsto per il contratto di finanziamento stipulato tra la BEI e l’Istituto di credito intermediario trova applicazione anche in relazione al rapporto di finanziamento tra l’intermediario ed il beneficiario finale del prestito BEI, in ragione dello stretto collegamento che c’è tra il contratto principale di finanziamento, quello posto tra la banca e il beneficiario finale del prestito.
fonte: ipsoa
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