NON E’ PIU’ AMMISSIBILE IL SINDACO UNICO NELLE SOCIETA’ PER AZIONI

L’art. 2397 c.c. che regola la composizione del Collegio Sindacale nelle società per azioni è stato oggetto di numerose  e recenti modifiche.

In primo luogo con la c.d. “legge di stabilità (legge n. 183/2011)” era stata introdotta la possibilità di optare per un organo di controllo monocratico nelle società per azioni aventi ricavi o patrimonio netto inferiore ad un milione di euro.

Successivamente, con  il D. L. 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo) la nomina del sindaco unico nelle S.p.A. era divenuta possibile tutte le volte in cui ricorrevano le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata di cui all’art. 2435 bis c.c. (e dunque quando nel primo esercizio o per due esercizi successivi non fossero stati superati almeno due dei seguenti limiti : a. totale dell’attivo dello stato patrimoniale € 4.400.000,00; b. ricavi delle vendite e delle prestazioni € 8.800.000,00 e c. dipendenti occupati in media durante l’esercizio non superiori alle 50 unità.) e qualora lo statuto non disponesse diversamente.

Attualmente, a seguito dell’entrata in vigore della legge 4 aprile 2012, n. 35, è stato abrogato il 3° comma dell’art. 2397 c.c. e, conseguentemente, è venuta meno la possibilità nelle società per azioni di nominare un sindaco unico, risultando così sempre necessaria la nomina di un Collegio Sindacale.

In sostanza, dopo la più recente riformulazione dell’art. 2397 c.c., è ora ripristinata la disciplina vigente ante le riforme di cui sopra.

Dott.ssa Beatrice Scarano