
NUOVE OPPORTUNITA’ PER LA “PRIMA CASA” NELLA LEGGE DI STABILITA’
La L. 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di Stabilità 2016) ha introdotto, con effetto dal 1° gennaio 2016, un nuovo presupposto applicativo dell’agevolazione “prima casa”.
L’art. 1, comma 55, ha aggiunto il nuovo comma 4-bis alla nota II-bis, tariffa, parte prima, allegata al Dpr 26 aprile 1986, numero 131 (il testo unico dell’imposta di registro), che consente, al soggetto che intende avvalersi delle agevolazioni previste per l’acquisto della “prima casa” ma che risulti, alla data del nuovo acquisto, già “titolare” di immobile acquistato usufruendo delle medesime agevolazioni, di non dover più dismettere (come accadeva fino al 31 dicembre 2015) detta titolarità entro il momento di stipula del nuovo acquisto agevolato, ma di poter effettuare detta dismissione entro un anno dalla data del nuovo acquisto agevolato.
Quindi non dovrà più vendere la “prima casa”, in quel momento già di sua proprietà, prima del rogito di acquisto della nuova, ma potrà acquistare quest’ultima richiedendo la “prima casa” e impegnandosi, sempre nel medesimo atto, a vendere la prima entro un anno dal giorno del rogito di acquisto della seconda.
Fino al 31 dicembre 2015 requisito per ottenere le agevolazioni fiscali era, fra gli altri, la circostanza che l’acquirente non fosse titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni e che lo stesso acquirente non fosse altresì titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione (non necessariamente acquistata con le agevolazioni in esame) nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare.
Coordinando queste disposizioni con il nuovo comma 4-bis della nota II-bis, ne consegue che la possidenza attuale di una abitazione si rende ostativa alla concessione di una ulteriore agevolazione “prima casa”, salvo che sia possibile procedere alla alienazione entro un anno dal nuovo acquisto agevolato e sempre che la possidenza attuale sia provocata da un acquisto effettuato con le agevolazioni disposte dalle norme indicate nella nota II-bis, comma 1, lettera c).
Se invece si tratta di una possidenza attuale non provocata da un acquisto effettuato con le agevolazioni “prima casa” (ad esempio: si tratta di un acquisto per successione ereditaria o un acquisto mediante un contratto di compravendita non agevolato), tale possidenza si rende ostativa all’ottenimento di una nuova agevolazione “prima casa” anche se si abbia l’alienazione di detta possidenza entro un anno dal nuovo acquisto agevolato.
Secondo il Consiglio Nazionale del Notariato (studio tributario 5-2016/T), l’acquisto e la vendita successivi non farebbero venir meno il diritto al credito di imposta sia a scomputo di quanto dovuto per l’acquisto attuale sia in sede IRPEF.