PIU’ SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE DEGLI IMMOBILI ACQUISTATI CON DENARO ALTRUI
L’acquisto di un immobile da parte del figlio in cui il prezzo sia pagato dai genitori con denaro proprio può oggi considerarsi sicuro. Questa affermazione si ritiene valida, più in generale, in tutti i casi in cui l’immobile venga acquistato da un soggetto, ma il prezzo sia pagato da altri.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 11496 del 12 maggio 2010 ha infatti per la prima volta stabilito un importante ed innovativo principio.
Questa tipologia di operazioni è qualificabile come donazione indiretta e risulta al riparo dall’eventuale azione di riduzione esperita da un legittimario leso o pretermesso. Ciò è vero nel senso che la stessa potrà essere diretta a conseguire l’equivalente valore del bene in denaro, ma il donatario non potrà essere direttamente privato della titolarità dell’immobile.
Conseguenza fondamentale è che l’ulteriore acquisto da parte di un terzo del medesimo immobile non presenta le problematiche tipiche dell’acquisto di immobile donato. Infatti il terzo acquirente non potrà essere spogliato della titolarità del bene. Il legittimario leso o pretermesso potrà rivolgersi solo al donatario (e conseguire esclusivamente una somma di denaro pari al valore dell’immobile donato) per vedere soddisfatte le sue ragioni, senza invece poter domandare alcunché al terzo acquirente.
In sostanza ora le donazioni indirette di immobili, che si hanno tipicamente quando il bene sia pagato con denaro del disponente ma intestato ad un altro soggetto, sono sicure dal punto di vista della circolazione, sia per quanto riguarda la posizione del donatario, sia con riferimento alla posizione del terzo acquirente.
Dott.ssa Beatrice Scarano
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