
S.R.L.: LIBRO SOCI TENUTO DALLA SOCIETA’ E TRASFERIMENTO DI QUOTE
Col D.L. 185/08, convertito con modificazioni dalla Legge 2/2009, è stato abolito il libro soci fra i libri obbligatori da tenersi dalle S.r.l., per cui l’atto di trasferimento delle partecipazioni, con sottoscrizioni autenticate, ha effetto, a norma di detta Legge, di fronte alla società dal momento del deposito dello stesso, a cura del notaio autenticante, presso l’Ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale della società ceduta; deposito da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione. Tuttavia nulla impedirebbe alle S.r.l. di mantenere comunque volontariamente il libro soci come già regolato dall’art. 2470 del C.C. e sovente negli statuti sono introdotte clausole che richiamano, di fatto, il predetto vecchio testo dell’art. 2470 del C.C.. Dette clausole subordinano l’efficacia del trasferimento nei confronti della società al completamento della procedura che richiede, oltre al deposito imposto dalla legge presso il Registro delle Imprese, anche l’iscrizione del trasferimento nel libro soci volontariamente mantenuto a norma di statuto. In questo caso quindi quando ha efficacia, verso la Società, l’atto di cessione di quota ? Sulla questione ci sono diverse posizioni. C’è chi sostiene che l’efficacia del trasferimento delle partecipazioni nei confronti della società sia subordinata all’avvenuta iscrizione, a cura degli amministratori, nel libro soci “volontario” del relativo atto di trasferimento, piuttosto che a quello indicato nel Registro delle Imprese. Sulla stessa linea si colloca la Massima n. 115 del 10 marzo 2009 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano secondo cui l’abolizione dell’obbligo di tenuta del libro soci nelle S.r.l. non ne impedisce la facoltativa adozione per scelta statutaria. Sarebbero quindi valide ed efficaci le clausole statutarie che, pur dopo l’abolizione dell’obbligo di tenuta del libro soci presso la Società, subordinino l’efficacia delle cessioni di quote nei confronti della società e la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali all’iscrizione nel libro soci facoltativamente istituito o mantenuto. Rimane ferma però la obbligatorietà del preventivo deposito nel Registro delle Imprese. All’apposto, la giurisprudenza di merito (Tribunale di Verona, Giudice del Registro, decr. 14/09/2009 e Tribunale di Roma, provvedimento del 15 gennaio 2015), ritiene che la clausola sia nella sostanza affetta da nullità per manifesto contrasto con l’art. 2470, primo comma, C.C. – nuovo testo -,norma che viene definita imperativa;ogni diversa interpretazione porterebbe, infatti,al superamento della modifica legislativa ed un ritorno al vecchio sistema. Sicchè il mantenimento di un libro soci volontario presso la Società in se non sarebbe illegittimo, purchè da ciò non si faccia discendere il ripristino del vecchio testo dell’art. 2470 del C.C.. Viste le diverse posizioni di dottrina e giurisprudenza non si può dire che la vicenda sia chiusa e non si può che sottolineare la necessità di evitare clausole che potenzialmente possano essere ritenute, a posteriori, nulli.