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SANZIONI PREVISTE IN MATERIA DI ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

Riferimenti normativi:

D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (successivamente modificato dal D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311, dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e dal D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con  modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90)
Testo coordinato in vigore dal 4 agosto 2013

L’art. 15 del D.Lgs. 192/2005 disciplina le sanzioni in materia di ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA..
Le disposizioni che si sono susseguite hanno modificato l’articolo citato e definitivamente, fino ad oggi, regolato le sanzioni. A volte questo aspetto, con la superficialita’ che talvolta contraddistingue l’approccio a certe materie,viene spesso sottovalutato mentre invece e’ piuttosto delicato, come si evince dal testo che segue, che è quello in vigore dal 4/8/2013.

                              Sanzioni

1. L’attestato di prestazione energetica di cui all’articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui all’articolo 7, la relazione tecnica, l’asseverazione di conformità e l’attestato di  qualificazione energetica di cui all’articolo 8, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Le autorità competenti che ricevono i documenti di cui al comma 1 eseguono i controlli periodici e diffusi con le modalità di cui all’articolo 71 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3  a 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all’articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  si  applicano  le  sanzioni previste dal medesimo articolo.

3. Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all’articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto di cui all’articolo 8, comma 1 e 1 -bis , o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all’articolo 6, è punito con una sanzione  amministrativa  non  inferiore  a  700  euro  e  non  superiore  a  4200  euro.

L’ente locale e la regione o  la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

4.  Il  direttore  dei  lavori  che  omette di presentare al comune l’asseverazione di conformità delle opere e l’attestato di qualificazione energetica, di cui all’articolo 8, comma 2, contestualmente  alla  dichiarazione  di  fine lavori prima  del  rilascio  del  certificato  di  agibilità,  è  punito  con  la  sanzione  amministrativa  non  inferiore  a  1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all’ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

5. Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall’articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

6. L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all’articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L’ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione   comunica   alla   camera   di   commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura   di   appartenenza   per   i provvedimenti disciplinari conseguenti.

7. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall’articolo 6, comma 1, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro. 

8. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione  energetica  gli  edifici  o  le  unità immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall’articolo 6,  comma  2,  il  proprietario  è  punito  con  la  sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.

9.  In  caso  di  violazione  dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall’articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.

10. In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall’articolo 6, comma 8, il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.