Sospensione delle rate del Mutuo

Dal 1° febbraio 2010 e fino al 31 gennaio 2011, coloro che sono in difficoltà con i pagamenti del mutuo per la prima casa potranno presentare, presso la propria Banca, la domanda per la sospensione delle rate per un periodo fino a 12 mesi.
I soggetti legittimati a richiedere la sospensione sono tutte le persone fisiche intestatarie di un mutuo avente un reddito imponibile non superiore ad € 40.000,00 annui.
E’ possibile presentare la domanda di sospensione solo in presenza dei seguenti eventi sfavorevoli:
– cessazione del rapporto di lavoro;
– sospensione del lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni;
– morte o insorgenza di condizioni non autosufficienza.
L’evento sfavorevole deve essersi verificato dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010.
Durante la sospensione delle rate (che può essere integrale – intero ammontare della rata –  oppure parziale – sospensione della sola quota capitale) continueranno comunque a maturare gli interessi previsti dal contratto di mutuo sottoscritto.
Il piano di ammortamento, a seguito della sospensione, si allungherà conseguentemente per una durata pari al periodo di sospensione richiesto e/o concesso. 

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