
VICENDE DEL CONTO CORRENTE BANCARIO COINTESTATO ALLA MORTE DI UN COINTESTATARIO.
Le vicende successorie del conto corrente del defunto cointestatario riservano talvolta qualche inaspettata sorpresa e complessità. Mi riferisco alla sorte del conto corrente cointestato dal defunto per lo piu’ col coniuge o col figlio ma anche con altri; quest’ultima ovviamente appare la situazione piu’ delicata da gestire,specie in epoca di convivenze o altre unioni, ma anche nella normalita’, concetto attualmente difficile da definire, dei rapporti si puo’ nascondere qualche insidia. Non ci sono molte norme che regolano questa materia.
L’art. 1854 del c.c. ci dice che in caso di conto cointestato, gli intestatari sono considerati debitori o creditori in solido dei saldi del conto; tale articolo va poi letto alle luce del disposto dell’art.1298, che regola i rapporti interni fra debitori o creditori solidali. Il regime “normale” di utilizzazione, se nulla e’ covenuto, e’ quello a disponibilita’ congiunta del conto, per cui l’utilizzazione disgiunta e’ frutto di una specifica pattuizione. Affrontando solo i possibili problemi che possono derivare da un conto con disponibilita’ disgiunta abbiamo anche un riferimento al disposto delll‘ art. 9 delle “condizioni generali relativi al rapporto banca/cliente (circolare ABI del 15/2/15 e quindi norma per, cosi’ dire, bancaria)” in base al quale, in sintesi, la morte del cointestario non comporta l’estinzione del conto e ciascuno dei cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente di quanto di sua spettanza. Ma poiche’ il cointestatario supersite mantiene tutta l’ampiezza originaria dell’ utilizzazione disgiunta, potrebbe “prelevare” anche somme che sarebbero di spettanza degli eredi, i quali potrebbero, in tal caso, richiedere il ripristino e la restituzione solo al contestatario superstite e non anche alla banca. Si istaura inoltre una possibilita’ di utilizzo diversificata: il cointestario superstite puo’ disporre “disgiuntamente” mentre gli eredi del cointestatario defunto possono disporre di quanto loro spetta, in luogo del defunto,solo congiuntamente fra loro.
Se poi un coerede comunichi alla banca opposizione stragiudiziale all’utilizzo disgiunto del conto, tutti, compreso il cointestatario superstite, sarebbero nella impossibilita’ di operare. Delicata sara’ la questione dei rapporti interni fra i cointestatari, anche se eredi, perche’ e’ vero che il conto corrente cointestato produce una presunzione iuris tantum di ripartizione paritetica dei saldi attivi ma cio’ non vuole dire che questa presunzione,che ammette prova contraria,corrisponda alla realtà’. Quindi un’eventuale prelievo del cointestatario superstite puo’ determinare contestazioni fra lo stesso e gli eredi del cointestario defunto in riferimento alla reale titolarita’ della somma giacente sul conto anche se, come detto, tale contestazione non coinvolgerebbe la banca. Non e’ raro che emerga che la somma disponibile sia stata depositata da uno solo dei cointestatari o da tutti ma per proporzioni diverse, per motivi diversi o occasionali ed addirittura che in realta’ la somma giacente sia di esclusiva spettanza di uno solo dei cointestatari iniziali ; dal che la necessita’ di ricostruire le vicende che hanno portato alla situazione attuale e reale e determinare quindi cio’ che spetta agli eredi del cointestatario deceduto. Inutile dire che tale ricostruzione non e’ priva di importanza non solo per gli eredi ma anche per il cointestatario sopravvissuto ed e’ superfluo sottolineare che essa sara’ diffiile o facile in proporzione al grado di leggerezza o precisione nell’operare dei contestatari. Neppure e’ raro che si sia scelta questa strada per realizzare una donazione indiretta a favore di un legittiamario o di un terzo,cosa che naturalmente puo’ comportare una reazione da parte degli eredi e l’attivazione degli strumenti di tutela dei legittimari per la integrazione della quota di riserva.
Sotto il profilo dell’applicazione dell’imposta di successione, il DLvo 346/90 all’art. 11 contiene una presunzione di appartenenza all’asse ereditario della quota del cointestatario defunto, precisando che le quote di spettanza di ciascun cointestario sono da considerarsi uguali se non risulta nulla di diversamente determinato. Quindi ancor piu’ la ricostruzione dell’accaduto riveste importanza, in quanto puo’ incidere anche sulla determinazione dell’asse erditario e delle quote, con inevitabili conseguenza anche fiscali. In questa vicenda bisogna poi fare i conti con il comportamento che deve o puo’ tenere la banca, che vorrebbe rimanere estranea a vicende successorie ma potrebbe comunque dover fare qualche accertamento,soprattutto per evitare di trovarsi coinvolta in una richiesta di inadempimento contrattuale da parte del cointestatario superstite che vuole disporre separatamente delle proprie somma o come originariamente pattuito col de cuius. La banca potrebbe avere necessita’ che gli eredi provvedano agli adempimenti fiscali, anche per individuare la quota di capitale caduta in successione, nel dubbio di poter consentire l’utilizzo da parte del cointestatario supertite o di definire entro quali limiti poterlo consentire. Il problema sara’ rappresentato da fatto che tali incombenze fiscali competono agli eredi e non possono in alcun modo essere posti a carico del cointestario, che peraltro subirebbe le conseguenze della inerzia dei primi. L’ABF, in merito alla obbligatorieta’ del preventivo assolvimento degli obblighi ficsali, ha assunto posizioni diverse e da una posizione originaria di disiteresse per le problematiche fiscali e’ approdata, sulla scorta anche di decisioni giurisprudenziali, a procedure che, nel concreto, cercano di contemperare la disciplina fiscale con quella civilistica. Anche questo e’ un campo nel quale una maggiore chiarezza e precisione legislativa servirebbero ad eliminare un po ‘di contenzioso dai nostri Tribunali sempre in affanno. Ed inoltre, anche in questo caso, rivolgersi anticipatamente al notaio per impostare le cose in vista dell’evento “successione” che, per quanto si scongiuri, non puo’ essere ignorato, potrebbe giovare.